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100 ANNI DI ALZHEIMER

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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE A.M.A.T.A.

(Associazione Malati Alzheimer Telefono Alzheimer Umbria )

Art. 1 - E' istituita in Perugia una Associazione denominata A.M.A.T.A. (Associazione Malati Alzheimer Telefono Alzheimer) Umbria.

La associazione ha sede in Perugia, alla Via Cortonese 111.

L'associazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, è apartitica, aconfessionale, e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - La associazione ha i seguenti scopi:

a) difendere i diritti dei malati e delle loro famiglie, essere costante stimolo per le istituzioni, sensibilizzare l'opinione pubblica, far conoscere la malattia e tutte le necessità di questi pazienti, promuovere la ricerca, sollecitare il volontariato, creare servizi idonei e dare risposte concrete alle diverse complesse necessità di questa devastante malattia;

b) concedere premi in danaro e promuovere borse di studio rivolte ai medici italiani che maggiormente si distinguono per studi e ricerche sul morbo di Alzheimer;

c) contribuire alle spese di degenza e di cura dei soggetti affetti dal morbo di Alzheimer, ricoverati e/o ospitati in strutture esistenti nella regione dell'Umbria;

d) curare la pubblicazione di riviste e articoli e comunque la diffusione con ogni mezzo di informazione di notizie atte alla sensibilizzazione ed all'aggiornamento delle problematiche inerenti il morbo di Alzheimer.

Art. 3 - Il patrimonio della associazione è costituito:

a) dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) dagli altri titoli che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione e dai beni che eventualmente potranno pervenire alla associazione per testamento o donazione;

c) da contributi di realtà pubbliche, private e singole persone che desidereranno sostenere l'attività dell'associazione;

d) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (articolo 1 del decreto 25 maggio 1995).

E' fatto obbligo di iscrivere a bilancio tutti i beni, i contributi ovvero i lasciti ricevuti dalla Associazione.

Art. 4 - L'adesione alla Associazione è aperta a tutte le persone che con il proprio contributo intendano collaborare al perseguimento degli scopi anzidetti.

Le prestazioni degli associati in favore della Associazione sono gratuite.

L'adesione alla Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione della Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea per la approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonchè per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Gli associati sono tenuti:

- a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo;

- all'osservanza dello statuto nonchè delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato si perde per recesso, dimissioni, morosità e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello statuto nonchè di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

La morosità verrà stabilità dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno 2 (due) anni.

Art. 5 - I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria:

- ogni anno entro il primo trimestre, per il resoconto sociale dell'anno precedente, per l'approvazione del relativo bilancio o per eventuali altre deliberazioni;

- ogni triennio per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

- ogni qualvolta venga deciso dal Consiglio Direttivo per trattare problemi ed iniziative - o - per richieste avanzate da almeno due terzi degli Associati.

Qualsiasi modifica statutaria, come l'eventuale cessazione dell'Associazione e la conseguente destinazione dei suoi beni, deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - L'assemblea è convocata dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, con avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci nel domicilio risultante dal libro soci ed agli amministratori. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e può prevedersi altra data per la seconda adunanza. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i soci - in proprio o per delega - e dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 7 - L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza (in proprio o per delega) della maggioranza dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega conferita per iscritto a norma dell'art. 2372 c.c. Ogni socio può essere delegato da un massimo di due soci.

Art. 8 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di assenza o impedimento di questi dal vice - presidente o dalla persona designata a maggioranza dai soci, presenti o rappresentati. Per la redazione del verbale il presidente dell'assemblea nomina il segretario, che può essere anche non socio.

Art. 9 - La associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Ordinaria e composto da cinque Consiglieri membri al quale sono attribuiti senza eccezione alcuna tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. A sua volta il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice - presidente, il Segretario e il Tesoriere. Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per quel diverso e maggiore termine che sia deliberato e sono rieleggibili. Nel caso che il Consiglio rimanga incompleto, subentra nell'incarico il Socio più anziano tra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo delle quote annue di iscrizione, e può modificare, con delibera assunta entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'importo delle quote associative.

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza il vice - presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 11 - I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per la attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di servizio.

Art. 12 - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 13 - I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e le relative deliberazioni, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri ed essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - In caso di scioglimento della Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre norme in materia.
AMATA UMBRIA | Sede Legale: Via Cortonese, 111 - 06124 Perugia | PI 94073830542
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